Corte d’Appello di Torino – Concordato preventivo non omologato – Reclamo – Problematiche processuali e sostanziali.

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Data di riferimento: 
27/01/2010

Corte d'Appello di Torino, 27 gennaio 2010
dott. Mario Griffey Presidente e relatore
dott. Angelo Converso Consigliere
dott. Laura Caramello Consigliere
Provvedimento segnalato dall'avv. Francesco Mazzi

Non é richiesta la notifica ai creditori dissenzienti, nell'ipotesi di reclamo avverso il decreto che ha negato l'omologazione del concordato preventivo, dell'atto di impugnazione e del decreto della Corte d'Appello di fissazione dell'udienza in camera di consiglio (F.G. - riproduzione riservata).

Non compete al tribunale, in assenza di opposizioni all'omologazione del concordato preventivo, compiere valutazioni sulla fattibilità del piano a meno che gli eventuali elementi idonei a smentire la prognosi di fattibilità siano sopravvenuti all'adunanza dei creditori. (G.F. - riproduzione riservata).

Non compete alla Corte d'Appello, in sede di accoglimento del reclamo, di emettere anche i provvedimenti intesi all'attuazione del concordato e previsti dall'art. 182 della legge fallimentare in quanto tali provvedimenti, che hanno natura gestoria, debbono essere riservati al tribunale quale organo che presiede all'esecuzione del concordato e non quale giudice dell'omologazione. (G.F. - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]