Tribunale di Lodi – Criteri di quantificazione delle somme necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII nella liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
13/12/2023

Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano.

Liquidazione Controllata – Fissazione delle somme necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII – Criterio di soglia stabilito per l’incapiente nell’art. 283 c.2 CCII – Applicabilità.

Nella liquidazione controllata la determinazione dell’importo, da escludere dalla procedura di liquidazione controllata, destinato al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268 comma 4 lettera b) CCII va effettuata partendo dalla soglia minima definita dall’art. 283 comma 2 CCII in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l’entità delle spese indicate dal ricorrente e valutato il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell’art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30547/CrisiImpresa?Limite-di-mantenimento-nella-Liquidazione-Controllata%3A-la-soglia-minima-ex-art.-283-CCII-costituisce-un-parametro-di-riferimento

[Cfr in questa rivista anche: Tribunale Velletri, 13 Marzo 2023 - https://www.unijuris.it/node/6904, Tribunale Vicenza, 20 Febbraio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6755 e Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6760]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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