Corte di Cassazione (33908/2023) - Opponibilità all'assuntore del concordato fallimentare delle scritture formate dal fallito e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..

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Data di riferimento: 
05/12/2023

Cassazione civile, sez. II, 05 Dicembre 2023, n. 33908. Pres. Bertuzzi. Est. Picaro.

Chiusura del fallimento per concordato fallimentare - Assuntore del concordato fallimentare - Esercizio di azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosecuzione di giudizi finalizzati all’acquisizione di poste attive - Scritture formate dal fallito - Opponibilità - Applicabilità degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c. - Fondamento

In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c.. (massima ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30531/CrisiImpresa?Opponibilit%C3%A0-all%27assuntore-del-concordato-fallimentare-delle-scritture-formate-dal-fallito

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-5-dicembre-2023-n-33908-pres-bertuzzi-est-picaro

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: