Tribunale di Pavia - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: considerazioni in tema coinvolgimento di coobbligati e fideiussori e di meritevolezza in caso di richiesta di accesso a finanziamenti per soddisfare debiti pregressi.

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Data di riferimento: 
27/03/2024

Tribunale di Pavia, Sez. I civ. - Ufficio procedure concorsuali., 27 marzo 2024 – Giudice Francesco Rocca.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Estensibilità del piano nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori – Esclusione salvo accordo intervenuto col creditore – Fondamento.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Richiesta di accesso a finanziamenti per soddisfare debiti pregressi – Condotta inconciliabile col requisito della meritevolezza - -Esclusione - Ammissibilità se formulata in buona fede.

Nonostante la normativa relativa al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non preveda, diversamente dal concordato minore, che non sono pregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, si deve ritenere che, salvo che sia diversamente previsto, anche nella procedura del consumatore trovi applicazione la regola, che può ritenersi espressiva di un principio generale in materia concorsuale, dettata in tema di esdebitazione, dall'art. 278, sesto comma, C.C.I. per cui “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”. [nello specifico, il Tribunale ha, pertanto, disposto l'espunzione dal piano, in mancanza di un accordo in tal senso col creditore ipotecario, della clausola che prevedeva la liberazione del coobbligato, nello specifico del coniuge divorziato della ricorrente, in quanto gli accordi intervenuti tra coniugi in sede di divorzio non risultano opponibili ai terzi, ma ha altresì, pur tuttavia, riconosciuto che la presenza di detta clausola non inficiava la validità del piano essendo l'immobile ipotecato interamente di proprietà della ricorrente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In merito alle contestazioni sollevate da un creditore circa la mancanza, con riferimento alla presentazione da parte di un consumatore di un piano di ristrutturazione dei debiti, del requisito della meritevolezza, si deve ritenere che l'avere il ricorrente richiesto l'accesso a finanziamenti per soddisfare debiti pregressi non può costituire automaticamente sintomo, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, di condotta immeritevole perché improntata a colpa grave, potendosi trattare di scelta fatta in buona fede dal debitore per riscadenzare il proprio indebitamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31000/CrisiImpresa?Ristrutturazione-del-consumatore%3A-sono-salvi-i-diritti-dei-creditori-verso-fideiussori-e-coobbligati

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza