Tribunale di Ferrara - Concordato semplificato: inammissibilità della proposta in assenza di alcuni necessari presupposti tra i quali in particolare il rispetto delle cause di prelazione.

Tribunale Ordinario di Ferrara, 25 marzo 2025 – Pres. Rel. Anna Ghedini, Giud. Costanza Perri e Marianna Cocca.
Concordato semplificato - Previsione di un miglior realizzo rispetto alla liquidazione giudiziale –. Necessità che tale circostanza risulti adeguatamente provata.
Concordato semplificato – Possibile previsione della falcidia dei creditori privilegiati – Limiti entro i quali deve essere contenuta – Fondamento.
Concordato semplificato - Distribuzione dell'attivo – Necessario rispetto della cause di prelazione - Previsione del riconoscimento della stessa percentuale di pagamento di tutti i privilegiati – Inammissibilità.
Concordato semplificato - Formazione delle classi dei creditori - Inammissibilità dell'inclusione dei privilegiati aventi grado diverso in una unica classe – Necessario rispetto delle cause di prelazione.
Dal momento che il concordato semplificato ha finalità liquidatorie e quindi condivide, per espressa previsione normativa, la stessa finalita’ della liquidazione giudiziale e che l'esecuzione del piano si tradurrebbe nelle medesime attivita’ di liquidazione che si porrebbero in essere in tale contesto, ogni previsione di miglior realizzo rispetto a quella, al di la’ delle usuali e non provate argomentazioni circa il fatto che le vendite in sede di liquidazione giudiziale sono meno reddittizie di quelle concordatarie, deve essere rigorosamente giustificata nel piano stesso, nella perizia e nell’attestazione. In assenza di tale supporto motivazionale, in considerazione del fatto che l'art. 25 sexies, comma 5, C.C.I richiede che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (ora ex D.Lgs. 136/2024 anche rispetto alla liquidazione controllata) e comunque assicuri una utilità a ciascun creditore, la proposta deve considerarsi inammissibile. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Anche se ciò era chiaro anche in precedenza, le modifiche apportate dal Correttivo 2024 all’art. 25 sexies, primo comma, C.C.I. consentono di affermare pianamente che non vi e’ dubbio che nella proposta di concordato semplificato si possa prospettare la soddisfazione falcidiata dei creditori muniti di privilegio nel senso e nella misura stabiliti dall’art. 84, comma 5, C.C.I. come richiamato (che riporta la regola già inserita nella legge fallimentare con la riforma del 2006-07 al secondo comma dell’art. 160 l. fall.), vale a dire nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio. Il credito privilegiato, cioè, potrà essere soddisfatto in misura parziale, ma non in misura inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione al netto delle spese di liquidazione e della quota parte delle spese generali, misura che deve essere oggetto di specifica attestazione di un professionista indipendente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel concordato semplificato il debitore non può fruire di alcun criterio di distribuzione dell’attivo alternativo al rigoroso rispetto delle cause di prelazione; atteso il suo stampo liquidatorio; non vi e’ infatti dubbio che in esso trovino piena applicazione le regole poste a presidio della garanzia patrimoniale. [nel caso specifico è ricorsa una prima, e grave, ragione di inammissibilita’ della proposta, avendo la stessa previsto il pagamento nella medesima percentuale di tutti i creditori privilegiati successivi ai lavoratori, senza nessun riguardo al loro grado: si sarebbe dovuto per contro, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, prevedere il pagamento prima del privilegio successivo al 2751 bis n. 1 c.c. e solo in caso di residuo attivo, si sarebbero potuti pagare nel rispetto del loro grado i privilegi successivi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata
Laddove non ci sia capienza per il pagamento di tutti i creditori privilegiati, anche l'aver previsto una sola classe che raggruppi creditori aventi grado di prelazione diverso, anziché il loro inserimento in classi distinte, comporta l'inammissibilità di una proposta di concordato semplificato risultando anche tale ipotesi contraria alla legge che prevede il rispetto necessario della graduazione dei crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione necessaria)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-25-marzo-2025-pres-est-ghedini
[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Catania, 26 febbraio 2025 https://www.unijuris.it/node/8382 e Corte d’Appello di Ancora, 04 dicembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8163].