Tribunale di Palermo - Concordato semplificato con liquidazione dei beni: la sopravvenienza attiva come conseguente alla riduzione del montante debitorio non determina l’emergere di un nuovo debito IVA.

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Data di riferimento: 
13/01/2026

Tribunale di Palermo, Sez. IV civ. – Procedure concorsuali, 13 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Gianfranco Pignataro, Rel. Giulio Corsini, Giud. Maria Cultrera.

Concordato semplificato – Previsione di una diminuzione del montante debitorio – Conseguente sopravvenienza attiva - Emergere di un nuovo debito IVA – Esclusione.

Alla luce del chiarimento contenuto nell’art. 8 del D.Lgs. n. 186/2025 anche nel caso del concordato semplificato con liquidazione dei beni si deve ritenere trovi applicazione l’art. 88, comma 4-ter, del D.P.R. 917/1986, come riferentesi alle altre procedure concordatarie funzionalmente analoghe (avendolo stesso particolare riguardo ai concordati nelle liquidazioni giudiziali e ai concordati preventivi liquidatori), onde la sopravvenienza attiva, come conseguente alla riduzione del montante debitorio, non riveste rilevanza fiscale e non determina in particolare l’emergere ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972 di un nuovo debito Iva in contrasto con il principio di neutralità dell’imposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-13-gennaio-2026-pres-pignataro-est-corsini

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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