Corte di Cassazione (4346/2026) – Fallimento e subentro del curatore in una locazione a regime vincolistico: rinnovatosi automaticamente alla scadenza, il contratto è rinnovabile per una seconda volta solo su autorizzazione del G.D.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2026, n. 4346 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Luigi D’Orazio.
Locazione immobiliare soggetta a regime vincolistico - Stipula anteriore al fallimento del locatore – Subentro del curatore nel contratto – Avvenuta tacita proroga automatica dello stesso alla scadenza - Seconda scadenza – Nuovo rinnovo – Necessità dell’autorizzazione del G.D – Estinzione del rapporto ex se in mancanza.
In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-febbraio-2026-n-4346-pres-ferro-est-dorazio
[quanto all’essere, come regolarmente avvenuto nel caso specifico e come poi oggetto del ricorso in Cassazione, il provvedimento di liberazione dell’immobile emesso, dal giudice delegato ex art. 560 c.p.c. impugnabile, per l’accertamento della permanenza della validità ed efficacia della locazione, esclusivamente con il reclamo ex art. 26 L.F. dinanzi al tribunale fallimentare e non avanti al giudice ordinario, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 08 ottobre 2019, n. 25025 https://www.unijuris.it/node/4959
