Corte di Cassazione 6481(/2026) – Trasferimento in sede fallimentare di una domanda, anteriormente proposta in sede ordinaria, di risoluzione per inadempimento di un contratto se avente anche finalità risarcitorie o risarcitorie.
Corte di Cassazione, Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6481 – Primo Pres. Pasquale D’Ascola, Rel. Massimo Falabella.
Domanda giudiziale di risoluzione di un contratto per inadempimento – Vertenza avente ad oggetto beni soggetti a regime pubblicitario - Proposizione e avvenuta trascrizione anteriore al fallimento del convenuto – Consequenziale formulazione in quel contesto di domande di contenuto restitutorio e risarcitorio – Improcedibilità in tal caso del procedimento in sede di cognizione ordinaria – Trasferimento in sede fallimentare – Onere del contraente in bonis di riproporre entrambe quelle domande avanti al giudice delegato mediante istanza di insinuazione al passivo – Accoglimento delle stesse - Annotazione di detta decisione ex art. 2655, comma 3, c.c.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato.
La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria.
Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio.
In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, L. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c. (Principi di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-18-marzo-2026-n-6481-pres-dascola-est-falabella
[con riferimento alle questioni che nello specifico risultavano essere state rimesse dalla sez. I della Cassazione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezio Unite, come nella circostanza da quella affrontate e decise, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 gennaio 2025, n. 167 https://www.unijuris.it/node/8268; quanto ad alcuni precedenti interessati a quelle questioni: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2020, n. 22990 https://www.unijuris.it/node/5039 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 settembre 2024, n. 23462 https://www.unijuris.it/node/8075; in tema di decorrenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c. per la riassunzione dei processi che risultano interrotti a seguito dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 07 maggio 2021, n. 12154 https://www.unijuris.it/node/5639].
