Tribunale di Pavia – Composizione negoziata: la misura protettiva volta ad impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari come riconosciuta non inibisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 26/09/2025 - 11:36Tribunale Ordinario di Pavia, Sez. III civ., 29 maggio 2025 (data della pronuncia) - Giud. Andrea Francesco Forcina.
Composizione negoziata – Misure protettive – Inibitoria dell'inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari - Avvenuto riconoscimento - Preclusione che non impedisce ai creditori l’ottenimento di un titolo esecutivo.
Con riferimento alla richiesta di misure protettive formulata dall'imprenditore in stato di probabile crisi o insolenza in sede di composizione negoziata ed in particolare a quella volta ad impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, il tenore letterale dell'art. 18 C.C I. nonché del provvedimento che la disponga si deve ritenere circoscriva l’effetto inibitorio conseguente alla pubblicazione dell’istanza ai soli procedimenti cautelari ed esecutivi nei confronti del soggetto beneficiario delle misure. Esula pertanto dal predetto perimetro applicativo l’azione del soggetto creditore volta a munirsi di un titolo esecutivo che può pertanto avere regolare svolgimento, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
