Corte di Cassazione (22403/2025) – In sede di concordato preventivo proposto da una fondazione il credito dell'ente pubblico che l'ha costituita e finanziata non va considerato postergato e può essere ammesso al passivo in concorso con gli altri.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 06/10/2025 - 15:47Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 agosto 2025, n. 22403 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.
Concordato preventivo proposto da una fondazione – Ente pubblico che l'ha costituita e finanziata – Insinuazione al passivo – Credito da considerarsi postergato – Esclusione – Fondamento.
La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[in tema di applicabilità della postergazione ex art. 2467 c,c, anche nei confronti dei finanziamenti eseguiti dai soci di una società per azioni di modeste dimensioni, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 giugno 2018 n. 16291 https://www.unijuris.it/node/4211 [2]]
