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Tribunale di Bergamo – Concordato semplificato: considerazioni in tema di estensione della valutazione di fattibilità del piano da effettuarsi da parte del tribunale.

Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 20/08/2026 - 21:50
Data di riferimento: 
05/02/2026

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 05 febbraio 2026 – Pres. Vincenzo Domenico Scibetta, Rel. Angela Randazzo, Giud. Luca Fuzio.

Concordato semplificato – Controllo in merito alla fattibilità del piano da eseguirsi da parte del tribunale – Estensione e finalità.

In sede di concordato semplificato, l’art. 25 sexies C.C.I. impone al Tribunale di valutare la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47 C.C.I.). Rispetto alla valutazione di realizzabilità prevista ai fini dell’omologa del concordato preventivo in continuità, ove il piano non deve essere privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza (cfr. art. 112, comma 1, lett. f), C.C.I.) o nel concordato preventivo liquidatorio, ove la fattibilità del piano è relegata ad una “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” (cfr. art. 112, comma 1, lett. g), C.C.I.), nel concordato semplificato l’art. 25 sexies C.C.I. configura una valutazione di fattibilità più incisiva, ponendosi una più accentuata esigenza di eterotutela delle posizioni dei creditori, che non godono di spazi di interlocuzione col debitore di tipo negoziale (che si concretano nell’esercizio consapevole del voto), ma che devono concentrare la propria tutela nel sindacato del Tribunale da un lato, e in quella giudiziale insita nell’esercizio del diritto di opposizione in fase di omologa dall’altro lato. In tale contesto il Tribunale ha il compito d’intercettare ogni impossibilità di attuazione del piano per via di un presupposto di quest’ultimo di per sé non realizzabile. [nello specifico il Tribunale ha ritenuto di non potersi esimere dal rilevare che, a fronte di un piano concordatario basato sulla vendita di un ramo d’azienda, essendo pendente un giudizio volto a stabilirne la titolarità, il realizzarsi di quel piano risultava impossibile in quanto si era per tale motivo introdotto un elemento di alea giuridica qualificata, che non poteva essere considerato fisiologico né neutro rispetto alla fattibilità del piano stesso, ciò in quanto qualora quel giudizio avesse avuto un esito sfavorevole al ricorrente il ramo d’azienda non sarebbe stato più nella sua disponibilità giuridica onde la vendita prevista dal piano non sarebbe giuridicamente risultata eseguibile; ha per tale ragione rigettato la proposta di concordato semplificato, con assorbimento in particolare dell’esame degli ulteriori profili di ammissibilità relativi al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34386/CrisiImpresa?Concordato-se.mplificato%3A-l%27apporto-di-finanza-esterna-pu%C3%B2-essere-ontologicamente-estranea-alla-struttura-del-piano%3F [1]

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34379/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-%C3%A8-fattibile-il-piano-quando-la-liquidazione-di-un-bene-dipende-dall%27esito-di-un-giudizio-pendente%3F [2]

Uffici Giudiziari: 
Tribunale di Bergamo [3]
Concetti di diritto fallimentare: 
concordato semplificato [4]
concordato preventivo [5]
rapporti tra procedure [6]
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 25 sexies - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. [7]
Art. 47 - Apertura del concordato preventivo. [8]
Art. 112 - Giudizio di omologazione. [9]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/9287

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