Corte di Cassazione (29782/2025) – Non necessità che l’azioni revocatoria sia precedute da un tentativo di mediazione. Impugnazione proposta avverso l’accoglimento di detta azione: limiti della cognizione del giudice dell’appello.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 09/09/2026 - 10:01Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2025, n. 29782 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.
Azione revocatoria fallimentare - Previo esperimento del tentativo di mediazione – Presupposto non richiesto.
Azione revocatoria fallimentare – Appello proposto avverso l’avvenuto accoglimento – Cognizione del giudice da considerarsi circoscritta alle sole ragioni dell’impugnazione come prospettate – Necessità– Possibilità che venga estesa alle sole questioni connesse che ne costituiscono antecedente logico e giuridico.
Con riferimento alle regole proprie dell’azione revocatoria fallimentare o ordinaria o degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti nel corso del concordato senza l’autorizzazione del tribunale, simili azioni, anche quando abbiano ad oggetto pagamenti eseguiti in adempimento di contratti bancari di finanziamento, essendo volte alla conservazione della garanzia patrimoniale e avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori concorsuali, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso, non rientrano fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d. lgs. 28/2010. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita). (Massima Ufficiale)
