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Tribunale di Roma - Composizione negoziata e tutela cautelare delle quote sociali dei soci fideiussori

Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 20/10/2026 - 11:19
Data di riferimento: 
23/04/2026

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 23 aprile 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Claudio Tedeschi.

Composizione negoziata – Misure cautelari atipiche – Interdizione del pignoramento delle partecipazioni sociali detenute dai soci garanti – Iniziativa giudiziale che potrebbe incidere sul capitale funzionale al risanamento e sullo svolgimento delle trattative – Possibile riconoscimento di quelle misure - Ammissibilità della tutela cautelare limitata alle partecipazioni sociali.

In tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, CCII, la legittimazione a richiedere i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative spetta esclusivamente all’imprenditore interessato alla procedura, con conseguente inammissibilità dell’istanza proposta direttamente dai soci fideiussori della società. È tuttavia ammissibile la concessione, su istanza dell’impresa, di una misura cautelare atipica volta a inibire l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive aventi a oggetto le quote sociali detenute dai soci garanti, qualora l’aggressione esecutiva delle partecipazioni possa determinare un mutamento dell’assetto proprietario e gestorio della società, suscettibile di compromettere il proficuo svolgimento delle trattative e le concrete prospettive di risanamento. La misura deve risultare funzionale alla conservazione dell’assetto societario necessario alla prosecuzione delle trattative, essere giustificata dal periculum in mora e rimanere circoscritta ai beni la cui aggressione sia concretamente idonea a pregiudicare il risanamento. Non può, pertanto, estendersi indiscriminatamente al restante patrimonio personale dei soci fideiussori in assenza di un’adeguata allegazione circa la sua rilevanza per il buon esito della negoziazione. La tutela cautelare è destinata a operare per la durata della composizione negoziata, sino alla sua definizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-23-aprile-2026-est-tedeschi [1]

Commento

La pronuncia valorizza la distinzione tra l’estensione automatica delle misure protettive ai garanti, che non può essere presunta, e la possibilità di ottenere una misura cautelare specifica richiesta dall’impresa, qualora sia dimostrato che l’espropriazione delle quote dei soci possa compromettere il risanamento. È proprio questa seconda possibilità, subordinata alla prova della funzionalità della misura e del periculum in mora, a rappresentare il profilo più significativo della decisione.

Uffici Giudiziari: 
Tribunale di Roma [2]
Concetti di diritto fallimentare: 
fideiussione [3]
misure protettive [4]
composizione negoziata [5]
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 4 - Doveri delle parti. [6]
Art. 12 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. [7]
Art. 18 - Misure protettive. [8]
Art. 190 - Trattamento NASpI. [9]
Art. 220 - Procedimento di ripartizione. [10]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/9484

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