Corte di Cassazione (23668/2026) - La cessione della partecipazione in una società consortile non implica il subentro nel contratto e non attribuisce la prededuzione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 20/10/2026 - 16:03Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2026, n. 23668. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.
Amministrazione straordinaria – Contratti pendenti – Società consortile – Cessione della partecipazione – Prededuzione – Interessi moratori
Nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, la cessione a terzi della partecipazione detenuta dalla società assoggettata alla procedura in una società consortile costituita in forma di società di capitali non integra, di per sé, un comportamento inequivocabilmente diretto al subentro nel contratto consortile, dovendosi piuttosto ravvisare nella cessione una finalità liquidatoria della partecipazione. Ne consegue che tale operazione non determina il subentro dell’organo commissariale nel rapporto consortile, né consente di riconoscere la prededuzione ai crediti commerciali anteriori alla procedura sulla base della disciplina dei contratti pendenti.Il contratto di società, anche quando caratterizzato da causa consortile, costituisce infatti un contratto plurilaterale con comunione di scopo e non un contratto a prestazioni corrispettive ancora ineseguite da entrambe le parti; pertanto, il credito relativo ai conferimenti sottoscritti e non versati resta estraneo alla disciplina dei contratti pendenti e non acquista natura prededucibile per effetto dell'eventuale subentro del commissario straordinario.In materia di interessi moratori relativi a transazioni commerciali, invece, gli interessi decorrono automaticamente, in assenza di una diversa previsione applicabile, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.
Commento .
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 23668 del 21 luglio 2026 si segnala per la distinzione tra la cessione della partecipazione detenuta dall'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria in una società consortile e l'effettivo subentro dell'organo commissariale nel rapporto consortile. La cessione della partecipazione, in quanto operazione di natura essenzialmente liquidatoria, non costituisce di per sé una manifestazione inequivocabile della volontà di proseguire il rapporto contrattuale e non può quindi essere automaticamente valorizzata ai fini del riconoscimento della prededuzione dei crediti anteriori alla procedura. La decisione ribadisce, inoltre, la necessità di distinguere il contratto di società, caratterizzato da una comunione di scopo, dai contratti a prestazioni corrispettive, ai quali si riferisce la disciplina dei rapporti pendenti. Sul distinto profilo degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, la Corte conferma che la loro decorrenza non richiede, ricorrendone i presupposti normativi, una formale costituzione in mora del debitore. La pronuncia assume pertanto rilievo sia per l'individuazione dei presupposti del subentro nei rapporti consortili, sia per la delimitazione dell'ambito di applicazione della prededuzione nell'ambito delle procedure concorsuali.
