Corte di Cassazione (27520/2026) - Estensione del controllo giudiziale sulla fattibilità del concordato semplificato e i limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione delle presunzioni semplici.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 26/10/2026 - 16:17Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2026, n. 27520 – dott. Massimo Ferro Presidente, dott. Luigi D’Orazio – rel.
Concordato semplificato – Omologazione – Controllo giudiziale sulla fattibilità del piano – Necessità di verificare la concreta plausibilità della proposta e la sua idoneità a soddisfare i creditori.
Concordato semplificato – Fattibilità del piano – Presunzioni semplici – Sindacato della Cassazione – Limiti alla rivalutazione degli elementi indiziari apprezzati dal giudice di merito.
In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il controllo demandato al tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies CCII non è circoscritto alla verifica della ritualità formale della proposta e della presenza della documentazione prescritta, ma deve estendersi alla legalità sostanziale della stessa, comprendendo l’esame della fattibilità del piano e della sua non manifesta implausibilità. Tale controllo può essere esercitato in ogni fase del procedimento, compresa quella di omologazione, e deve tenere conto della concreta attendibilità delle risorse destinate all’esecuzione del piano, dell’adeguatezza delle garanzie offerte e della capacità della proposta di assicurare un’utilità ai creditori.
In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la valutazione della fattibilità del piano, ove fondata su una pluralità di elementi indiziari, appartiene al giudice di merito, il quale deve apprezzare la gravità e la precisione di ciascun indizio e, successivamente, la loro concordanza mediante una valutazione complessiva. La violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. è censurabile in sede di legittimità per vizio di sussunzione soltanto quando il giudice abbia applicato erroneamente il metodo di valutazione della prova presuntiva, e non anche quando la parte si limiti a contestare l’interpretazione degli indizi o a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti. L’individuazione dei fatti noti e dei criteri inferenziali, se adeguatamente motivata, resta riservata al giudice di merito.
[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, 4 dicembre 2025, n. 31641 – https://www.unijuris.it/node/8869 [1] per la quale il controllo giudiziale deve estendersi alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità della proposta; Corte di Cassazione, 12 gennaio 2026, n. 624 – https://www.unijuris.it/node/9231 [2] secondo la quale l’utilità per i creditori non può consistere nella sola risoluzione della crisi in tempi più brevi, se manca una forma di soddisfazione per i creditori interessati; Tribunale di Bergamo, 5 febbraio 2026 – https://www.unijuris.it/node/9287 [3] che approfondisce l’intensità del controllo sulla fattibilità del piano.
Commento.
L’ordinanza n. 27520 del 21 ottobre 2026 si inserisce nell’orientamento volto a garantire un controllo giudiziale effettivo sulla serietà delle proposte di concordato semplificato, istituto nel quale i creditori non dispongono del potere di voto proprio del concordato preventivo.
La Corte ribadisce che la fattibilità non può essere valutata sulla base delle sole dichiarazioni del proponente o di garanzie meramente prospettate: occorre verificare l’effettiva consistenza delle risorse disponibili, la concreta affidabilità degli impegni assunti e la capacità del piano di realizzare gli obiettivi promessi. Nel caso esaminato, la debolezza delle garanzie relative al pagamento delle rate future, unitamente agli elementi economico-finanziari della società acquirente e all’incertezza sulle risorse utilizzabili, aveva giustificato il giudizio negativo della Corte d’appello.
Sul piano processuale, la decisione chiarisce che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito: la contestazione della valutazione delle presunzioni è ammissibile soltanto quando venga denunciato un effettivo errore nell’applicazione del metodo inferenziale, non quando si chieda semplicemente di attribuire un peso diverso agli elementi probatori.
In sintesi, la pronuncia rafforza due principi complementari: tutela dei creditori attraverso un controllo sostanziale e rigoroso sulla fattibilità del concordato semplificato e rispetto dei limiti del giudizio di legittimità rispetto alle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito.
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