Corte di Cassazione (31641/2025) - Concordato semplificato: considerazioni in tema di controllo da eseguirsi da parte del tribunale ai fini del possibile accesso alla procedura.

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Data di riferimento: 
04/12/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2025, n. 31641 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Concordato semplificato – Domanda di accesso - Controllo da eseguirsi da parte del tribunale – Verifica della ritualità della proposta in particolare per quanto concerne le attestazioni dell’esperto – Estensione.

Concordato semplificato – Domanda di accesso – Tribunale - Verifica da eseguirsi non limitata alla sola ritualità formale della proposta - Controllo da estendersi anche al rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Concordato semplificato – Controllo di ammissibilità – Necessario esame anche della fattibilità e della non manifesta implausibilità della proposta – Finalità.

Concordato semplificato – Art. 25 sexies comma 3, C.C.I. - Novità introdotte dal decreto “correttivo” n. 136/2024 - Possibilità per il tribunale di concedere un termine per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti – Facoltà che conferma la necessità di un controllo anche contenutistico della proposta.

Lo scrutinio sulla “ritualità” della proposta - previsto dall’art. 25 sexies, comma 3, C.C.I. al fine dell’accesso alla procedura concorsuale di concordato semplificato deve in particolare comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell’Esperto di cui all’art. 17, comma 8, C.C.I. come rese al termine della composizione negoziata in ragione della non percorribilità delle soluzioni previste dall’art. 23 C.C.I., ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la domanda di concordato semplificato dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 25 sexies, comma 3, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può limitare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

Il controllo sull’ammissibilità della proposta previsto dall’art. 25 sexies comma 3 CCII ha come oggetto, pertanto, la verifica della “legittimità sostanziale” della proposta, nel cui ambito non può che essere ricompreso, ulteriormente, l’esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità, rispondendo questo controllo in limine anche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall’art. 25 sexies e ss. CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le conclusioni esegetiche sopra raggiunte risultano peraltro coerenti anche con le novità introdotte dal decreto “correttivo” n. 136/2024 che ha inserito, di seguito al comma 3 dell’art. 25 sexies, C.C.I., la possibilità per il tribunale di “concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti”, ciò in quanto detta possibilità non avrebbe senso logico, prima che giuridico, se il Tribunale dovesse limitarsi, in sede di valutazione della ritualità della proposta di concordato semplificato, ad un controllo meramente formale, di carattere “notarile”, ristretto, cioè, alla “spunta” dei documenti richiesti dall’art. 25sexies e 39 C.C.I. e non estendersi anche ad un controllo di carattere contenutistico. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-dicembre-2025-n-31641-pres-terrusi-est-amatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34055/CrisiImpresa?La-Cassazione-sul-controllo-del-giudice-nel-concordato-semplificato

[con riferimento alla seconda massima, in senso analogo, con riferimento alla procedura di concordato minore cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574 https://www.unijuris.it/node/8843; con riferimento a quella di liquidazione controllata: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28576 https://www.unijuris.it/node/8818 e a quella di concordato preventivo già nella vigenza della legge fallimentare: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026; Corte di CassazioneSezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e Cassazione civile, Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423 https://www.unijuris.it/node/2353].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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