Tribunale di Padova –Liquidazione giudiziale: ipotesi di inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo proposta dall’advisor del debitore e di quella riconvenzionale avanzata dalla procedura convenuta in sede di opposizione.

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Data di riferimento: 
04/06/2026

Tribunale di Padova, 04 giugno 2026 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Santinello, Rel. Silvia Segalina, Giud. Giuseppe Giovanni Amenduni.

Liquidazione giudiziale – Ammissione al passivo del credito dell'advisor finanziario – Composizione negoziata e concordato semplificato – Inadeguatezza degli strumenti prescelti – Inadempimento professionale – Esclusione del compenso.

Liquidazione giudiziale – Opposizione allo stato passivo – Difese del curatore – Proposizione di nuove eccezioni – Ammissibilità – Domanda riconvenzionale risarcitoria – Inammissibilità.

In sede di liquidazione giudiziale, come apertasi a seguito della dichiarazione di inammissibilità di una procedura di concordato semplificato, a sua volta conseguente alla non proficua apertura della composizione negoziata, procedure quelle cui un advisor finanziario abbia consigliato il debitore di accedere, deve considerarsi inammissibile la domanda di quel professionista di riconoscimento del compenso, nella misura concordata col mandante, per l’attività in precedenza svolta laddove risulti aver suggerito al debitore di intraprendere quel percorso per addivenire al risanamento della di lui impresa sulla base di un piano inattendibile e privo di concrete prospettive di fargli conseguirne quel risultato, col rischio viceversa di aggravarne la situazione debitoria; ciò in quanto rientra negli obblighi di diligenza dell’advisor la corretta individuazione di uno strumento adeguato alla situazione economica e patrimoniale dell’impresa e laddove consapevole che risulti compromessa di sconsigliare al debitore di farvi ricorso. [nello specifico quel professionista, come non ammesso al passivo, aveva tentato in sede di opposizione, come poi proposta, di giustificare l’avere egli considerato quei percorsi possibili in particolare in ragione del fatto che un soggetto aveva manifestato da subito un interesse all’acquisto di un ramo dell’azienda del debitore, senza però preoccuparsi di verificarne l’attendibilità mediante istanza di versamento di una cauzione o di prestazione di una garanzia, ed altresì, con riferimento in particolare alla composizione negoziata, in ragione della possibile conclusione di trattative con le agenzie fiscali volte al pagamento parziale o dilazionato dei debiti sussistenti nei confronti delle stesse, trattandosi di facoltà in quel caso non prevista, ratione temporis, costituendo opportunità contemplata solo dopo l’introduzione ad opera del D.Lgs.136/2024 del comma 2 bis dell’art. 23 C.C.I., prima non contemplata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

Con riferimento alla domanda avanzata in subordine dalla procedura convenuta, in sede di opposizione allo stato passivo proposta dall’advisor, come volta ad ottenere il risarcimento del danno per avere quello stesso, a conoscenza dei dati societari, concorso nell’aggravamento della società, tale richiesta va dichiarata ex officio inammissibile, ciò in quanto l’art. 207, comma 7, C.C.I., come già avveniva in relazione alla legge fallimentare, non contempla la possibilità di introdurre domande riconvenzionali nella memoria difensiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35134/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-e-concordato-semplificato%3A-esclusione-del-compenso-dell%E2%80%99advisor-che-abbia-consigliato-strumenti-inadeguati-alla-situazione-di-insolvenza

[con riferimento alla prima massima cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2026, n. 2043 – https://www.unijuris.it/node/8918 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2026, n. 2045 – https://www.unijuris.it/node/9257 , Tribunale Ordinario di Ferrara, Sez. civile, 13 febbraio 2025 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/8628 , in tema di inadempimento del professionista ed esclusione dallo stato passivo dell’asserito credito per il compenso per l’attività precedentemente svolta in sede di concordato, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 19 dicembre 2023, n. 35489 https://www.unijuris.it/node/7452 e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

Commento

Il decreto del Tribunale di Padova valorizza il ruolo sostanziale dell'advisor finanziario nella gestione della crisi d'impresa, chiarendo che la sua responsabilità professionale non si esaurisce nella predisposizione formale degli atti necessari all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, ma comprende il dovere di valutarne preventivamente la concreta praticabilità e adeguatezza rispetto alla situazione economico-patrimoniale del debitore. Particolarmente significativa è l'affermazione secondo cui il professionista, consapevole dell'insolvenza e dell'inattendibilità del piano di risanamento, avrebbe dovuto sconsigliare il ricorso alla composizione negoziata e al successivo concordato semplificato, anziché favorire iniziative destinate all'insuccesso e suscettibili di aggravare il pregiudizio per i creditori. La decisione si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale che, pur riconoscendo la natura di obbligazione di mezzi della prestazione professionale, subordina il diritto al compenso alla dimostrazione dell'esatto adempimento degli obblighi di diligenza, informazione e consulenza, consentendone l'esclusione dal passivo in presenza di un accertato inadempimento. Merita tuttavia evidenziare che il mero insuccesso della composizione negoziata o del concordato semplificato non determina automaticamente la perdita del compenso: decisiva è la valutazione della condotta professionale alla luce delle circostanze concretamente conoscibili al momento dell'incarico.

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza