Corte di Cassazione (24754/2026) – Fallimento e abusiva concessione di credito: il giudice deve accertare incidentalmente la nullità dei finanziamenti .

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Data di riferimento: 
25/08/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 agosto 2026, n. 24754 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento – Insinuazione al passivo di crediti bancari – Eccezione di nullità del finanziamento a causa di condotte penalmente rilevanti della banca – Dovere del giudice delegato e del tribunale di esaminarla anche incidentalmente. 

In tema di insinuazione al passivo di crediti bancari, spetta al giudice delegato, o al tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, verificare la fondatezza dell’eccezione di nullità del finanziamento a causa di condotte penalmente rilevanti della banca, con accertamento che può essere condotto anche in via incidentale e basato sull’esistenza di elementi indiziari – purché gravi, precisi e concordanti – non rilevando in contrario la circostanza che parte del giudizio sia lo stesso istituto bancario o il cessionario del presunto credito, che lo ha acquistato a titolo derivativo, con tutti gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo.  (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-agosto-2026-n-24754-pres-terrusi-est-dongiacomo

[Cfr anche in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2026, n. 7134 – https://www.unijuris.it/node/9155 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2026, n. 19276 – Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino https://www.unijuris.it/node/9345/edit. In tema invece di inammissibilità, nella vigenza della legge fallimentare, in sede di opposizione allo stato passivo proposta da un creditore parzialmente soddisfatto avanti al tribunale, dell’impugnazione tardiva incidentale del curatore, in quanto tenuto a proporla nel termine di rito di 30 giorni dalla comunicazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ. 1, 02 febbraio 2023, n. 3147 https://www.unijuris.it/node/6714 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018, n. 9928 https://www.unijuris.it/node/4763; al riguardo la Corte ha precisato che tale regola vale solo per il giudizio di opposizione allo stato passivo avanti al tribunale, stante che in sede di ricorso in Cassazione l’impugnazione incidentale tardiva del curatore è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione (l’ammissione del credito allo stato passivo in collocazione chirografaria) diverso da quello oggetto del gravame principale (la collocazione privilegiata del credito ammesso), dovendosi consentire alla parte (come il curatore), che avrebbe accettato la decisione (e cioè l’ammissione in chirografo), di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione (con l’ammissione in previlegio pignoratizio) l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Commento

 

La Cassazione n. 24754/2026 assume particolare rilievo perché chiarisce che il procedimento di verifica del passivo non impedisce al giudice di accertare incidentalmente l'eventuale illiceità della condotta della banca e la conseguente nullità del finanziamento, anche quando l'istituto erogante non partecipi al giudizio e la curatela disponga soltanto di elementi indiziari qualificati. La decisione non equivale, tuttavia, ad affermare che ogni concessione abusiva di credito determini automaticamente la nullità del contratto: occorre verificare i presupposti specifici dell'illiceità dedotta e le relative conseguenze civilistiche. In questa prospettiva, il confronto con Cass. n. 19276/2026 , citata sopra,è particolarmente significativo, perché consente di distinguere la mera violazione delle regole di corretta gestione bancaria dalle fattispecie nelle quali la condotta illecita incide sulla validità del contratto. La pronuncia consolida, infine, il principio secondo cui il giudice dell'accertamento del passivo deve pronunciarsi sulle eccezioni ritualmente sollevate, senza poterle respingere per la sola assenza di una preventiva decisione definitiva sull'illecito.  

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: