Tribunale di Napoli – La violazione delle norme sul merito creditizio non comporta automaticamente la nullità del contratto di mutuo. Eccezione riconvenzionale in sede di opposizione al passivo ed onere probatorio incombente sulla curatela.

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Data di riferimento: 
15/07/2025

Tribunale di Napoli n. 8141 d.d. 15 luglio 2025 – Presidente dott. Francesco Paolo Feo, Consigliere estensore dott.ssa Livia De Gennaro

Fallimento – Concessione del credito – Norme sulle verifiche del merito creditizio – Tutela interessi generali – Esclusione carattere imperativo – Esclusione automatica nullità del contratto in caso di violazione.

Fallimento – Art. 217, I° nr. 4 – Nessun contenuto specifico inerente al sinallagma contrattuale.

Fallimento – Violazione regole merito creditizio – Esclusione nullità contratto di mutuo – Risarcimento dei danni.

Fallimento – Opposizione s.p. – Nullità contratto mutuo – Accertamento incidentale – Onere probatorio incombente sulla curatela.

Fallimento – Opposizione s.p. – Responsabilità aquiliana della banca – Eccezione riconvenzionale – Onere probatorio incombente sulla curatela.

L’ordinamento assegna primaria rilevanza alla disciplina della concessione del credito onerando il soggetto finanziatore di effettuare una serie di verifiche volte a stabilire con ragionevole certezza la capacità del finanziato di poter adempiere un’obbligazione restitutoria. Le norme di condotta che stabiliscono gli obblighi di verifica del merito creditizio costituiscono sì norme poste a tutela di interessi generali ed inderogabili ma ciò non è di per sé sufficiente a farle assurgere a norme imperative poste a tutela dell’ordine pubblico economico. Pertanto nessun automatismo in termini di nullità discende dalla mera violazione delle norme sul merito creditizio.  (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

L’art. 217, I° comma nr. 4 L.F., non occupandosi di contratti, non ha nessun contenuto specifico e caratterizzante inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale sicché tale disposizione non può essere automaticamente e genericamente invocata per dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

La sola violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio -art. 5 TUB- non può comportare la nullità dei contratti di mutuo per illiceità della causa, costituendo al più presupposto per la condanna pari al risarcimento dei danni, quantificabili eventualmente “…nell’aggravamento del dissesto in forza deli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili dallo stesso propiziati nonché dalle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite.“ (Cass. n . 18610/2021). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In sede di opposizione allo stato passivo, qualora il contratto di mutuo non sia stato dichiarato nullo in un precedente e diverso giudizio di cognizione, spetta al curatore dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accertamento incidentale della nullità dello stesso. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Qualora in sede di ammissione al passivo la curatela contesti alla banca la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (nella tipica ipotesi di perfezionamento di un contratto di finanziamento allorquando il patrimonio netto era già negativo e la crisi/insolvenza già manifestata ed in assenza di idoneo piano industriale e finanziario), spetta alla curatela la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’eccezione. Ne deriva che non dovrebbe spettare alla banca la prova liberatoria, ma alla curatela la dimostrazione della crisi economico finanziaria della società, la violazione della banca degli obblighi di corretta gestione e valutazione del merito bancario, il rapporto tra la condotta dell’istituto di credito e l’aggravamento del passivo. L’eccezione della curatela, con riferimento alla conoscenza della banca dello stato di insolvenza, dovrebbe qualificarsi come eccezione riconvenzionale e non già come eccezione di inadempimento, cosicché dovrebbe spettare alla curatela la stessa prova che le incomberebbe in un giudizio di merito, non potendosi limitare ad affermare lo stato di insolvenza a dovendo fornire la relativa prova. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33504/CrisiImpresa?Nullit%C3%A0-del-contratto-di-mutuo-per-violazione-delle-regole-sul-merito-creditizio%2C-risarcimento-del-danno-ed-eccezione-della-curatela

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: