Corte di Cassazione (21048/2025) - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: la negligenza della banca nel concedergli un finanziamento che ne aggravato la situazione debitoria non esclude la colpa grave del sovraindebitato..
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 luglio 2025, n. 21048 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Finanziamento a lui concesso che ne ha aggravato la situazione debitoria - Mancata corretta valutazione da parte della banca erogatrice del merito creditizio del richiedente - Conseguenza che ne deriva - Inammissibilità della proposizione di opposizione da parte di quella – Circostanza che non interferisce sulla valutazione del giudice in tema di legittimazione del soggetto sovraindebitato – Comportamento da lui tenuto improntato a colpa grave, malafede o frode - Esclusione di quello dall'accesso alla procedura.
Al di là dell’uso, con l'entrata in vigore della disciplina del codice della crisi in luogo di quella ex L. 3/2012, oramai meramente descrittivo del termine «meritevolezza», l’attuale disciplina contenuta nell’art. 69, comma 1, C.C.I., in tema di condizioni soggettive necessarie,esclude comunque che possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti il consumatore che, secondo l’accertamento del giudice del merito, “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Quanto alla disciplina di cui al comma 2 di detto articolo si deve ritenere sia chiaramente volta a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità, per il ricorrere delle ragioni di esclusione di cui al comma 1, della domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti (consentiti a tutti i creditori); per tale motivo non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest’ultimo, tale per cui la prima escluderebbe la seconda, ragion per cui. si deve arrivare a concludere che i due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – vanno tenuti distinti e ben possono coesistere. Pertanto, il fatto che il finanziatore non abbia valutato «il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, determinato la situazione di sovraindebitamento, appunto, con colpa grave, malafede o frode, onde. tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dal contestuale profilo di colpa del finanziatore al fine di eventualmente escludere che il consumatore possa accedere a quella procedura come per lui pensata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
