Tribunale di Verona - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: l’avere deliberatamente sospeso, adducendo motivazioni artificiose, il pagamento delle rate di un mutuo può costituire causa ostativa all’apertura.

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Data di riferimento: 
25/08/2026

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 25 agosto 2026 (data della pronuncia) – Giud. Pier Paolo Lanni.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Avvenuta sospensione del pagamento delle rate di un mutuo – Evento non determinato dal sopravvenire di cause esogene – Interruzione conseguente a libera scelta del mutuatario – Adduzione di motivazioni artificiose – Comportamento improntato a dolo o colpa grave – Causa ostativa dell’omologazione.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I., la condizione soggettiva ostativa dell’eventuale omologa della proposta di piano ai sensi dell’art. 69, comma 1, C.C.I., rappresentata dall’avere quel soggetto determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ricorre anche quando il debitore abbia deliberatamente sospeso, adducendo motivazioni artificiose, il pagamento delle rate del mutuo ipotecario, determinando così per sua scelta e non per il sopravvenire di cause esogene la caducazione del rapporto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35173/CrisiImpresa?Ristrutturazione-del-consumatore-e-meritevolezza%3A-fattispecie-di-abuso-dello-strumento

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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