Tribunale di Milano - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: ammissibilità del piano e convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 30 maggio 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Laura De Simone
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019, sussistono i presupposti per l’apertura della procedura quando il debitore, in stato di sovraindebitamento e in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, abbia presentato un piano corredato dalla documentazione e dalla relazione dell’OCC, dal quale emerga una prospettiva di soddisfacimento dei creditori più favorevole rispetto a quella conseguibile mediante la liquidazione controllata. A tal fine, il confronto tra le due alternative deve essere effettuato sulla base delle risorse concretamente destinabili ai creditori, tenendo conto della capacità reddituale del debitore, delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, nonché dell’eventuale assenza di beni suscettibili di liquidazione. Qualora non emergano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII e la proposta assicuri ai creditori un soddisfacimento complessivamente superiore rispetto allo scenario liquidatorio, ricorrono i requisiti di ammissibilità per l’apertura del procedimento ai sensi dell’art. 70, comma 1, CCII. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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Commento
Il decreto milanese si caratterizza per una valutazione concreta della sostenibilità del piano, fondata sulla capacità reddituale del consumatore, sulle spese necessarie al mantenimento familiare e sulle risorse effettivamente acquisibili in sede liquidatoria. Nel caso esaminato, il debitore proponeva di destinare ai creditori 24.021 euro in cinque anni, contro una somma stimata in 20.846,97 euro nell’alternativa liquidatoria. La maggiore soddisfazione prospettata, unitamente all’assenza di beni ulteriormente liquidabili e alla mancanza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, ha condotto all’apertura della procedura. Va inoltre precisato che il provvedimento riguarda l’apertura della procedura, non la sua omologazione definitiva: il giudizio di convenienza assume rilievo nella successiva fase di omologazione secondo i presupposti stabiliti dall’art. 70 CCII.
