Tribunale di Cagliari - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: violazione del merito creditizio e colpa grave.
Tribunale Cagliari, 18 Giugno 2026. Est. Malagoli.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Merito creditizio – Violazione dell’art. 124 bis TUB – Incidenza sulla valutazione della meritevolezza del debitore – Condizioni
Giudizio di convenienza ex art. 70 CCII – Parametro di riferimento.
La violazione, da parte del finanziatore, degli obblighi di valutazione del merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB, pur non escludendo automaticamente la possibile colpa grave del consumatore, costituisce un elemento rilevante nella valutazione complessiva della sua condotta. Inoltre, ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII, il creditore che abbia violato tali obblighi non può proporre opposizione o reclamo in sede di omologazione per contestare la convenienza del piano.
Quanto alla contestazione della convenienza, il parametro di comparazione previsto dall’art. 70, comma 7, CCII è rappresentato dal soddisfacimento conseguibile nella liquidazione controllata, e non dalla prosecuzione dell’esecuzione individuale promossa dal singolo creditore. È pertanto omologabile il piano che assicuri un soddisfacimento non inferiore a quello ragionevolmente conseguibile nell’alternativa liquidatoria, con conferma delle misure protettive necessarie a garantirne la fattibilità e a preservare la par condicio creditorum.
Cfr anche in questa rivista: Corte di Cassazione, sez. I civ., 24 luglio 2025, n. 21048 - https://www.unijuris.it/node/8634 per la quale la condotta negligente del finanziatore non esclude automaticamente la colpa grave del consumatore: i due profili devono essere valutati autonomamente e possono coesistere; Tribunale di Avellino, 19 marzo 2026 - https://www.unijuris.it/node/9072 per il quale la mancata indicazione di debiti pregressi non integra necessariamente colpa grave, dovendosi considerare anche l’affidamento del consumatore sulle verifiche che il finanziatore era tenuto a svolgere.]
Commento.
Il tratto caratterizzante della decisione è la valutazione concreta della colpa grave, senza automatismi derivanti dalla concessione di credito in presenza di un’esposizione già significativa. A ciò si aggiunge l’affermazione secondo cui la convenienza del piano deve essere misurata rispetto alla liquidazione controllata, non rispetto al recupero che il singolo creditore potrebbe ottenere proseguendo il pignoramento individuale.
