Tribunale di Avellino - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il non avere al momento dell’assunzione di un nuovo finanziamento questi fatto riferimento a pregressi indebitamenti può non costituire per ciò solo ipotesi di colpa grave.

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Data di riferimento: 
19/03/2026

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civile – Ufficio procedure concorsuali e crisi d’impresa, 19 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Assenza di colpa grave nell’assunzione dei debiti – Presupposto ora richiesto per accedere a quella procedura - Soggetto che abbia fatto ricorso ad un finanziamento sottacendo l’esistenza di debiti pregressi – Concomitante mancata valutazione del di lui merito creditizio da parte del soggetto finanziatore – Possibilità che il richiedente abbia confidato sulla consultazione da parte di quello della banca dati del sistema creditizio – Circostanza sufficiente a poter escludere la ricorrenza necessaria in capo al consumatore di quel grado di colpa.

Con riferimento alla domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69, comma 1, C.C.I., in tema di requisiti soggettivi, ha eliminato ogni richiamo alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell’assunzione dei debiti e alla sproporzione fra l’entità di essi e le capacità patrimoniali del soggetto indebitatosi, ciò in quanto, nell’ottica del favor debitoris, ha previsto un elemento selettivo delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso che possa valutarsi come “colpa grave”. Ciò comporta, con riferimento in particolare alle obbligazioni contratte in sede di richiesta di finanziamenti bancari, la necessità per il tribunale di svolgere una valutazione complessiva della condotta del debitore, nel cui contesto, seppure non si possa automaticamente escluderne la colpa per avere il finanziatore concesso credito ad un soggetto già gravemente indebitato, concorrendo così ad aggravarne la posizione, che, nello svolgimento di tale esame, tra gli altri aspetti interessati alla verifica, possa comunque assumere in concreto un peso non indifferente, ai sensi della previsione dell’art. 69, comma 2, C.C.I., il ragionevole affidamento riposto dal consumatore sulle regolari verifiche relative al merito creditizio del richiedente da operarsi da parte della banca. Né, nella giustificabile convinzione da parte dello stesso che tale verifica avrebbe comportato la consultazione della banca dati del sistema creditizio, il solo fatto che questi non abbia fatto riferimento all’atto dell’assunzione di un nuovo finanziamento all’esistenza di un pregresso debito di quel tipo, in particolare ipotecario, può risultare sufficiente a scalfire in modo determinante il giudizio complessivo sulla condotta del consumatore, così da precludergli l’accesso a quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34583/CrisiImpresa?Consumatore%3A-ammissibile-la-prosecuzione-del-mutuo-ipotecario-sulla-casa-assegnata-al-coniuge

[quanto all’essere la negligenza della banca finanziatrice di per sé non idonea ad escludere la malafede del soggetto finanziato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 luglio 2025, n. 21048 https://www.unijuris.it/node/8634; quanto al poter essere viceversa determinante per escludere la colpa grave in capo a quel soggetto: Tribunale di Tempio Pausania, 03 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6967].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza