Corte di Cassazione (7134/2026) – Fallimento: l’avere una banca concesso finanziamenti ad un’impresa in stato di decozione costituisce prestazione contraria al buon costume che ne comporta l’irrepetibilità da parte della stessa.

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Data di riferimento: 
25/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2026, n. 7134 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento – Abusiva concessione di finanziamenti a soggetto in stato di decozione da parte di un banca – Contrarietà di tale prestazione al buon costume - Conseguenza – Irripetibilità delle somme erogate – Applicabilità della soluti retentio.

Ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di esclusione dallo stato passivo del credito di una banca che aveva concesso finanziamenti ex D.L. n. 40/2020, impiegati per ripianare esposizioni chirografarie pregresse di conto corrente). (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-marzo-2026-n-7134-pres-terrusi-est-dongiacomo

[quanto al fatto che la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall., che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418 c.c., ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della par condicio creditorum, cfr. in questa rivista:Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2016, n. 19196 https://www.unijuris.it/node/3381; quanto all’essere viziato da nullità il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore): Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294; circa l’integrare un illecito del soggetto finanziatore l’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 ottobre 2024, n. 26248 https://www.unijuris.it/node/8057 e Cassazione, Sez. 1, 27 ottobre 2023, n. 29840 https://www.unijuris.it/node/7403 e circa l’essere immorali e dunque irripetibili le erogazioni finanziarie prive di una concreta finalità imprenditoriale e riconducibili al solo scopo di procrastinare l'emersione di un dissesto societario: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2024, n. 4376 https://www.unijuris.it/node/7682].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: