privilegi, Art. 201 - Domanda di ammissione al passivo.

Sezioni Unite Corte di Cassazione (5685/2015) – Ammissione al passivo dell’impresa artigiana e riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c.

Corte di Cassazione, SS.UU., 20 marzo 2015 n. 5685 – Pres. Luigi Antonio Rovelli, Rel. Vittorio Ragonesi.

Art. 11 delle preleggi – Privilegi -  Modificazioni normative – Non retroattività - Efficacia solo successiva – Disposto dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. – Modificazione - Entrata in vigore - Crediti anteriori – Privilegio – Riconoscimento – Impresa artigiana – Criterio desumibile dall’art. 2083 c.c. – Iscrizione all’albo – Irrilevanza.

Data di riferimento: 
20/03/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte Costituzionale – Nuovi privilegi e applicabilità retroattiva ai crediti sorti anteriormente.

Corte Costituzionale, 4 luglio 2013, n. 170 - Presidente GALLO - Redattore CARTABIA

Fallimento - Stato Passivo - Privilegi - Modifica legislativa - Applicabilità - Retroattività.

Data di riferimento: 
04/07/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (11025/2013) – Fallimento: estensione della prelazione del creditore ipotecario ammesso al passivo fallimentare ai frutti civili prodotti dall’immobile.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 maggio 2013 n. 11025 – Pres. Ugo Vitrone, Rel. Sergio Di Amato.

Procedura fallimentare – Applicazione di norme in tema di esecuzione singolare – Ammissibilità -  Esplicito richiamo –  Compatibilità – Non assoggettamento a disciplina particolare - Presupposti necessari.

Data di riferimento: 
09/05/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Terni – Prededucibilità del credito per spese legali sostenute dal creditore istante il fallimento.

Tribunale di Terni, 22 marzo 2012 - dott. Vella, Relatore

Il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria, non potendosi riconoscere né privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.

Data di riferimento: 
22/03/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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