Tribunale di Terni – Prededucibilità del credito per spese legali sostenute dal creditore istante il fallimento.

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Data di riferimento: 
22/03/2012

Tribunale di Terni, 22 marzo 2012 - dott. Vella, Relatore

Il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria, non potendosi riconoscere né privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 10/2012 con nota di Federica Comisso - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: