Tribunale di Torino – Solo se il debitore ha fatto richiesta di misure protettive nella domanda di cui all’articolo 40 C.C.I. la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 30/04/2026 - 16:41Tribunale Ordinario di Torino, Sez. VI civ. – Procedure concorsuali, 21 novembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Astuni, Rel. Stefano Miglietta, Giud. Teresa Maria Francioso.
Istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore - Domanda in bianco del debitore di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi – Necessità della richiesta contestuale delle misure protettive per impedire, almeno per intanto, l’apertura della procedura maggiore liquidatoria.
Data di riferimento:
21/11/2025
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
