concordato preventivo, Art. 158 - Crediti non pecuniari.

Corte di Cassazione (24609/2026) – Concordato preventivo liquidatorio: il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 168 L.F. non inibisce la proposizione di un’azione di accertamento, come quella di risoluzione di un contratto.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 agosto 2026, n. 24609 - Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.

Concordato preventivo liquidatorio – Divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 168 L.F. – Applicabilità nei confronti di una domanda di accertamento della risoluzione di un contratto e di restituzione di somme – Esclusione – Eventuale sentenza favorevole – Impossibilità di procedere ad esecuzione coattiva- Avvenuta cristallizzazione del patrimonio a tutela della massa dei creditori. Ragione sottostante.

Data di riferimento: 
18/08/2026
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]