Trib. Ravenna – Concordato preventivo, poteri del tribunale e transazione fiscale.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 14/03/2011 - 22:17Tribunale Ravenna, 21 gennaio 2011 - Pres. dott. B. Gilotta, est. dott. M. Farolfi.
Tribunale Ravenna, 21 gennaio 2011 - Pres. dott. B. Gilotta, est. dott. M. Farolfi.
Tribunale di Ravenna, 10 gennaio 2011 - Pres. Gilotta - Est. Farolfi.
Tribunale di Ravenna, 22 dicembre 2010 - Pres. Giani - Rel. Farolfi
La norma dell'art. 175, comma 2, LF, la quale prevede che "la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto", si riferisce alla sola ipotesi di modifica della proposta originaria e non riguarda il diverso caso in cui sia formulata una nuova proposta concordataria del tutto autonoma rispetto a quella originaria.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Ravenna, 4 novembre 2010 - Est. Farolfi.
Tribunale Ravenna, 29 maggio 2010 - Pres. Lacentra, est. Vicini.
Al pari del contratto-quadro, anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti che hanno per oggetto servizi di investimento: essi devono pertanto rivestire la forma scritta ai sensi dell'art. 23, co. 1, T.U.F. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Ravenna, 12 ottobre 2009 - Pres. Lacentra - Est. Vicini.
Segnalazione del Prof. Avv. Paolo Bontempi
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Avvertenza - Requisiti di forma - Violazione - Nullità - Sussistenza.
Ordini di negoziazione di strumenti finanziari - Forma scritta - Forme equivalenti - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di titoli tramite società fiduciaria - Legittimazione ad agire del fiduciante - Sussistenza.