Tribunale di Ravenna – Natura giudiziale dell’ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973

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Data di riferimento: 
04/11/2010

Tribunale di Ravenna, 4 novembre 2010 - Est. Farolfi.

La revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, LF può essere opposta dal Curatore in sede di richiesta di ammissione al passivo anche in via di eccezione, senza necessità di proporre la relativa azione, come conferma la nuova formulazione dell'art. 95 LF, secondo cui "il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione." (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

In assenza degli elementi strutturali e cogenti tipici dell'ipoteca legale (mancanza di ogni automaticità e dell'effetto vincolante d'ufficio per il conservatore, carattere generale e non speciale dell'ipoteca che può essere iscritta su qualunque bene immobile del debitore e non su un bene specificamente collegato con la causa del credito, come invece nelle ipotesi cui fa riferimento l'art. 2834 c.c.), deve ritenersi che l'ipoteca prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 abbia natura riconducibile a quella giudiziale, come tale a determinate condizioni revocabile, e che la natura pubblicistica del credito sia già adeguatamente tutelata dalla possibilità dell'ente riscossore di avvalersi per l'esecuzione coattiva di un atto meramente amministrativo che tiene luogo del provvedimento giudiziale altrimenti richiesto. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]