Tribunale di Arezzo – Ammissibilità che l'esdebitazione di una persona fisica possa essere disposta anche non contestualmente al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale: rilevanza costituzionale di tale questione.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 31/07/2025 - 09:47Tribunale di Arezzo, Sez. Procedure concorsuali, 25 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Federico Pani, Giud. Andrea Turturro e Alessia Caprio.
Esdebitazione di una persona fisica – Istanza proposta dopo e non contestualmente alla chiusura della liquidazione giudiziale – Pronuncia da ritenersi inammissibilità alla luce di quanto previsto dall'art. 281, comma 1,C.C.I. - Fondatezza della questione di legittimità costituzione sollevata nei confronti di tale disposizione.
