Tribunale di Perugia – Anche in assenza di beni e redditi in capo al debitore può ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
31/07/2023

Tribunale Ordinario di Perugia, Sez. III civ. - Ufficio regolazione crisi e insolvenza, 31 luglio 2023 – Pres. Rel. Teresa Giardino, Giud. Stefania Monaldi e Elena Stramaccioni.

Liquidazione controllata – Istanza da un creditore o anche dal debitore - Assenza di beni e redditi o attivo minimale - Apertura di quella  procedura – Ammissibilità – Fondamento.

Per una serie di ragioni deve ritenersi ammissibile, sia ad istanza del debitore, sia ad istanza dei creditori, come avviene in sede di liquidazione giudiziale, l'apertura della liquidazione controllata anche in caso di attivo assente o minimale; ciò in particolare in quanto deve ritenersi preferita la posizione del debitore che quantomeno in prospettiva futura sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori rispetto a quella dell'incapiente che, anche laddove non risulti in grado di ottenere quel minimo risultato, può risultare comunque idoneo all'esdebitazione; in quanto, in caso di richiesta di apertura di quella procedura avanzata da un creditore in costanza di una situazione di quel tipo, risulta necessario per arrestarla ex art. 268, terzo comma, C.C.I. che il debitore sollevi l'eccezione di incapienza e, comunque, è necessaria l'iniziativa di quello stesso per richiedere ex art. 271 C.C.I. la concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore); ed altresì in quanto la procedura di liquidazione controllata è previsto che si chiuda, in virtù del richiamo all’art. 233 C.C.I. operato dall’art. 276 C.C.I., laddove non vi sia la possibilità per il debitore di pagare in alcun modo i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29636.pdf

[cfr. in questa rivista in senso conforme: Tribunale Milano, 12 Gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6692 e, con  riferimento però alla precedente procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: Tribunale di Bologna, 04 agosto 2020 https://www.unijuris.it/node/5293; in senso contrario, laddove le somme ricavabili dalla liquidazione risultino idonee solo a rifondere le spese in prededuzione: Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021 https://www.unijuris.it/node/5620,Tribunale di Piacenza, 20 giugno 2022 https://www.unijuris.it/node/6377 e Tribunale di Palermo, 30 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6585].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza