Tribunale di Brescia – Effetti dell’apertura della liquidazione controllata sulle liti c.d. passive e c.d. attive pendenti.

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Data di riferimento: 
22/03/2024

Tribunale Brescia, 22 Marzo 2024. Est. Pernigotto.

Liquidazione Controllata –Liti pendenti c.d. attive e c.d. passive – Effetti dell’apertura della procedura.

Stante il carattere concorsuale a vocazione universale della procedura di liquidazione del patrimonio, ben possono essere applicate, se del caso in via analogica, le regole previste dalla Legge fallimentare (ovvero, oggi, dal Codice della Crisi) in materia di spossessamento del fallito, interruzione delle liti attive, improcedibilità delle liti passive e così via. Appare infatti ormai pacifico che la liquidazione del patrimonio costituisce una procedura concorsuale dotata di attitudine universale la quale interessa la generalità dei creditori ed è tendenzialmente comprensiva dell’intero patrimonio del debitore, la cui amministrazione viene affidata ad un soggetto di nomina giudiziale, il liquidatore, che viene reso immune tanto dalle iniziative dispositive del debitore quanto da quelle esecutive dei creditori. Per effetto dell’apertura di detta procedura, dunque, alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni che la regolano, si produce uno spossessamento c.d. pieno del debitore e alla cennata perdita in capo al debitore del potere di disporre sul piano sostanziale rispetto ai beni appresi alla procedura non può che – naturalmente - corrispondere la perdita della legittimazione processuale, ovverosia l’impossibilità di conservare o di assumere la capacità di stare in giudizio nelle liti che riguardano il patrimonio compreso nella procedura. Quanto appena osservato comporta che, sul versante delle liti c.d. attive, la legittimazione a promuoverle ovvero a proseguirle spetta esclusivamente al liquidatore  di guisa che quelle pendenti, una volta aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, non possono che continuare in contraddittorio con il liquidatore; quanto al tema delle liti c.d. passive, per effetto del medesimo spossessamento esse sono invece destinate all’improcedibilità. [Massima redazionale - Riproduzione riservata].

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31046/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata-e-liti-pendenti

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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