T. Milano - Int. fin.- Operazione inadeguata, contenuto dell’informazione e onere della prova.

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Data di riferimento: 
20/05/2011

Tribunale Milano, 20 maggio 2011 - - Pres., est. Laura Cosentini.

Diritto finanziazio - Obbligazioni Cirio - Investitore non speculativo - Obbligo di informazione specifica - Clausola di non adeguatezza - Irrilevanza.

Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definiti inadeguata "... l'operatività oggetto di incarico ... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti ... con riferimento agli investimenti effettuati"; l'intermediario cui incombe l'onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell'inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]