Trib. Milano - Conflitto di interessi nel contratto di investimento e risarcimento del danno in re ipsa - bond Cirio

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Data di riferimento: 
14/02/2009

Tribunale di Milano 14 febbraio 2009 - Pres. Bernardini - Rel. Carla Romana Raineri. Segnalazione dell'Avv. Marisa Costelli

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi nel contratto - Fattispecie di conflitto inteso come situazione, non come azione o risultato dell'azione - Divieto di agire - Sussistenza - Mancanza di informazione - Violazione dell'obbligo di astensione - Responsabilità dell'intermediario - Danno in re ipsa - Risarcimento integrale della perdita.

In difetto di informazione e di successiva autorizzazione del cliente, il divieto legale a carico dell'intermediario di compiere l'operazione in presenza di un interesse in conflitto opera sul semplice presupposto della presenza dell'interesse in conflitto (situazione) ed indipendentemente dall'incidenza dell'interesse sulla condotta dell'intermediario (azione) o sui termini dell'operazione (risultato dell'azione).

Quando è violato un obbligo specifico di astensione finalizzato a prevenire il pericolo del compimento di operazioni in situazioni di pericolo (qual è il conflitto di interessi o l'inadeguatezza), il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di astensione e le conseguenze dannose seguite è in re ipsa, perché soltanto il risarcimento integrale rende effettivo il precetto specifico di astensione, che diversamente sarebbe svuotato e rifluirebbe nel generico dovere di diligenza professionale. Ne discende che l'intermediario deve essere condannato al risarcimento del danno corrispondente alla intiera perdita dell'investimento.

(Provvedimento titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]