Trib. Catania - Intermediazione finanziaria - Clienti corporate e contenuto dell'informazione - Contratti interest rate swap

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Data di riferimento: 
18/02/2009

Tribunale di Catania 13 febbraio 2009 - Pres. Balsamo - Rel. Paternò Raddusa.

Intermediazione finanziaria - Contratti di swap IRS - Cliente corporate - Operatore qualificato - Informazione relativa alle conseguenze della dichiarazione - Necessità - Contenuto della dichiarazione - Valutazione del grado di consapevolezza del cliente.

Poiché il fine ultimo perseguito dalla normativa che regola il comportamento degli intermediari finanziari è quello di far sì che l'investitore sia il più possibile consapevole delle proprie scelte, si deve ritenere che anche il cliente corporate genericamente inteso debba essere adeguatamente informato delle conseguenze contrattuali che discendono dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del reg. Consob n. 11522/98. Inoltre, affinché la dichiarazione in esame non si risolva in una mera attestazione, la stessa dovrà contenere l'indicazione delle situazioni in forza delle quali il dichiarante si ritiene in possesso dell'esperienza dichiarata e ciò non tanto al fine di favorire una attività di riscontro da parte dell'intermediario di quanto dichiarato, quanto piuttosto per permettere a quest'ultimo di valutare il grado di consapevolezza raggiunto dal cliente. (fb)

(Provvedimento, massime e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]