Trib. di Pavia- Prodotto 4you- Pubblicità ingannevole e doveri informativi.

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Data di riferimento: 
10/02/2009

Tribunale di Pavia, 10 febbraio 2009 - Pres. Erminia Lombardi - Rel. Balba. Segnalazione dell'Avv. Maria De Giorgio

Prodotto finanziario 4you - Pubblicità ingannevole - Natura previdenziale - Esclusione - Prodotto strutturato di notevole complessità - Doveri informativi - Precedenti investimenti effettuati dal cliente - Irrilevanza.

Prodotto finanziario 4you - Clausola di recesso - Condizioni più gravose rispetto all'ipotesi di recesso della banca - Nullità - Sussistenza.

Qualora un prodotto finanziario strutturato (nella specie 4you) venga pubblicizzato in modo ingannevole come previdenziale, l'intermediario deve fornire al cliente una informazione adeguata, tale da renderlo edotto della reale tipologia del prodotto e della sua complessità, a nulla rilevando l'eventuale sottoscrizione da parte del cliente di precedenti investimenti finanziari. (fb)

È illegittima, e quindi nulla, la clausola di recesso inserita nel contratto 4You - in quanto in realtà limitativa della facoltà di recesso concessa al consumatore - laddove prevede a carico del cliente che receda anticipatamente l'obbligo di corrispondere alla banca "oltre agli interessi e agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap), corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento", in quanto non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore in caso di recesso della banca. (mdg)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]