Tribunale di Mantova - Fallimento e subentro del curatore in una esecuzione immobiliare pendente: limiti del potere del giudice dell'esecuzione di disporre una provvisoria assegnazione del ricavato.

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Data di riferimento: 
05/07/2018

Tribunale di Mantova, Sez. Esec. Immob., 05 luglio 2018 – Giud. Laura De Simone.

Fallimento – Procedura esecutiva immobiliare in corso – Subentro del curatore – Giudice – prosecuzione delle vendite – Necessaria assegnazione del ricavato al fallimento.

Fallimento – Procedurra esecutiva immobiliare in corso – Subentro del curatore – Giudice – Potere di procedere ad assegnazioni provvisorie – Limite -  Compensi dell’esperto stimatore, del custode e del delegato – Spese funzionali all'espropriazione di natura prededucibile.

Fallimento – Procedura esecutiva immobiliare in corso – Subentro del curatore – Spese dell'origionario creditore – Prededucibilità – Riconoscimento in sede fallimentare.

Quando il curatore sceglie, a mente dell’art. 107, sesto comma, L.F., di subentrare nell’esecuzione immobiliare individuale pendente nei confronti del fallito (pur potendo, col consenso del comitato dei creditori, ex art. 104 bis, ottavo comma, L.F. rinunciarvi, consentendone così, in deroga al disposto dell'art. 51 L.F., ai creditori, anche anteriori, la prosecuzione),  il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a proseguire la vendita secondo le norme del c.p.c. per poi assegnare il ricavato al Fallimento; ciò in quanto, in tal caso,  non compete a quel giudice un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno in sede di riparto nella procedura fallimentare, ai sensi degli artt. 110 e segg. L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Pur dovendo il giudice dell'esecuzione, in caso di subentro del curatore nella procedura esecutiva in corso, assegnare il ricavato al fallimento, si ritiene che possa, comunque, in quella sede  assegnare provvisoriamente le spese di natura prededucibile e di rango privilegiato ex art. 2770 c.c., strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura, quali i compensi dell’esperto stimatore, del custode e del delegato, sia in quanto ciascun giudice liquida il compenso degli ausiliari che nomina (art. 52 disp.att.c.p.c.), sia in quanto lo stesso art. 42, secondo comma, L.F. prevede che sono compresi nel fallimento i beni che pervengono al fallito durante al fallimento, dedotte però le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei  medesimi, che costituiscono debiti di massa prededucibili, ma ex lege sottratti alla regola dell'art. 52 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alle spese dell’originario creditore procedente nell’ambito del processo d’esecuzione proseguito dal curatore, esse in sede fallimentare saranno assistite dal beneficio della prededuzione ex art. 2770 c.c. in quanto effettuate nell’interesse della massa dei creditori, avvantaggiandosi questa oltre che del pignoramento e dei suoi effetti sostanziali (artt. 2913 e ss. c.c.), anche degli atti esecutivi posti in essere fino al subentro del curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Monza 13 aprile 2015 https://www.unijuris.it/node/2674  e Tribunale di Napoli Nord 16 novembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3203]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20413.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: