Tribunale di Napoli Nord – Fallimento: costituzione del curatore in sede di opposizione allo stato passivo. Prededucibilità del credito dell’amministratore giudiziario per l’attività svolta in altra sede nell’interesse della massa.

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Data di riferimento: 
16/11/2016

Tribunale di Napoli Nord, Sezione III civ., 16 novembre 2016 - Pres. Arminio SalvatoreRabuano, Est. Giovanni Di Giorgio.

Fallimento – Stato passivo – Procedimento di opposizione –  Prima udienza - Costituzione del curatore – Proposizione di mere difese – Tardività – Esclusione.

Fallimento – Stato passivo – Procedimento di opposizione –  Costituzione del curatore –  Mancata autorizzazione del G.D.  – Irrilevanza.

Fallimento - Insinuazione al passivo – Credito dell’amministratore giudiziario – Attività svolta in sede di sequestro ante fallimento – Salvaguardia dell’interesse della massa - Prededuzione – Riconoscimento.

Si deve ritenere che sia consentito alla curatela, nei cui confronti sia stata proposta un’opposizione allo stato passivo ex art. 98,  di depositare la comparsa di risposta anche direttamente nel corso della prima udienza  di comparizione qualora intenda proporre nel corso del procedimento solo mere difese. Ciò in quanto la normativa di cui all’art. 99, sesto comma, L.F. preclude al resistente che non si sia costituito  almeno dieci giorni prima di detta udienza la possibilità di proporre eccezioni in senso stretto, di indicare mezzi di prova e di produrre documenti, ma non la possibilità di costituirsi, per proporre mere difese, anche oltre tale termine e fino all’udienza di comparizione (nello specifico il tribunale ha respinto l’eccezione di tardività della costituzione della curatela in quanto la stessa aveva inteso proporre contestazioni relative ai soli fatti costitutivi del quantum e del rango del credito fatto valere). (Pierluigi Ferrini Riproduzione riservata)

In sede di procedimento ex art. 99 L.F. non vi è alcuna necessità per il curatore di essere autorizzato a stare in giudizio dal Giudice Delegato, in quanto ad avviso della giurisprudenza di legittimità “il giudizio di opposizione, così come il suo sviluppo nella fase di legittimità, rappresenta un’ipotesi di contestazione dei crediti, per il quale la decisione di stare in giudizio è rimessa alla sola volontà del curatore. Tale autonomia deroga al disposto normativo di cui all’artt. 25 e 31 L.F.., poiché è strettamente correlata all’attività di formazione dello stato passivo ad egli attribuita e, pertanto, non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato al quale, a seguito della riforma del 2005, spetta esclusivamente un compito di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura” (Cass.8929/2012, in questa rivista http://www.unijuris.it/node/1447). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Un credito può ritenersi sorto «in funzione» della procedura concorsuale ex art. 111, secondo comma, L.F. quando, pur non derivando da attività direttamente svolta dagli organi della procedura, risulti comunque alla stessa strumentale e quindi in definitiva destinato ad avvantaggiare il ceto creditorio nella sua globalità (cd. criterio funzionale): in sostanza, ogni qualvolta gli oneri sopportati da terzi o da singoli creditori siano relativi ad atti i cui effetti ridondano a vantaggio di tutti i creditori, appare del tutto razionale riconoscere a quei crediti il rango e la qualità di crediti prededucibili (nello specifico il tribunale ha pertanto riconosciuto che andava ammesso in prededuzione  il credito dell’ amministratore giudiziario per l’attività svolta nel corso del sequestro preventivo della società poi fallita, in quanto detta attività,  sebbene istituzionalmente finalizzata a scopi in parte diversi, aveva comunque salvaguardato l’interesse del ceto creditorio della procedura

fallimentare, avendo di fatto conservato e preservato i valori aziendali della società impedendone in concreto il depauperamento.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16372.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: