Tribunale di Milano – Modalità con le quali il creditore del fallimento deve operare per avvalersi del diritto alla compensazione. Insinuazione al passivo in via privilegiata di un credito garantito da pegno omnibus: inopponibilità.

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Data di riferimento: 
30/07/2019

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fall. Seconda civile, 30 luglio 2019 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Guendalina Pascale.

Compensazione in sede fallimentare – Creditori anche debitori - Modalità per renderla operativa – Deduzione in sede di insinuazione al passivo - Eccezione sollevata in sede di azione proposta dal curatore.

Fallimento - Credito garantito da pegno c.d. omnibus – Insinuazione  al passivo in privilegio – Nullità e inopponibilità alla curatela.

Una volta intervenuto il fallimento deve ritenersi che  il creditore che sia anche debitore dello stesso possa soddisfare le sue pretese e tutelarsi in soli due modi: o presentando domanda di ammissione al passivo del suo credito ai sensi dell'art. 92 e ss. L.F,  sia pure deducendolo in compensazione, oppure eccependo la compensazione alla curatela che agisca nei suoi confronti per il recupero del controcredito vantato dal fallito [nello specifico il tribunale ha considerato manifestatamente illegittima la compensazione operata in modo totalmente autonomoda una banca  in sede di restituzione alla procedura del saldo attivo di conto corrente risultante al momento della dichiarazione di fallimento del correntista, nonostante i ripetuti inviti della curatela di mettere l'intera somma residua a disposizione della procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di insinuazione al passivo fallimentare in via privilegiata  di un credito garantito da pegno non possessorio, deve dichiarasi la nullità e la conseguente inopponibilità alla curatela, perchè carente del requisito  della sufficiente indicazione del credito garantito, come richiesta dall'art. 2787, terzo comma, c.c., del c.d. pegno omnibus, vale a dire di un pegno posto a garanzia di un credito non solo non determinato, ma neppure determinabile in modo idoneo sulla base degli elementi contenuti nella scrittura che l'ha costituito; ciò in quanto in tema di pegno non sussiste una disposizione come quella fondante lo schema contrattuale della  c.d. fideiussione omnibus, sancito dall'art. 1938 c.c., a detta del quale "la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22297.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: