Corte di Cassazione (1193/2020) – Opposizione ex art.99 L.F. e termine per la proposizione di un ricorso o controricorso in Cassazione. Revocabilità di un’operazione bancaria volta a consolidare con l’ipoteca un’esposizione debitoria.

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Data di riferimento: 
21/01/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 gennaio 2020, n. 1193 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Stato passivo – Opposizione – Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione -Termine per la proposizione - Riduzione alla metà ex art. 99 l.fall. – Applicabilità anche al controricorso - Esclusione – Fondamento.

Stato passivo – Opposizione – Ricorrente – Documenti già prodotti di cui intende avvalersi – Mancata produzione – Decadenza – Esclusione – Sufficienza della loro mera indicazione – Tribunale – Acquisizione degli stessi dal fascicolo documentale.

Banca – Cliente debitore in chirografo - Concessione di mutuo fondiario – Scopo – Consolidamento dell’esposizione debitoria mediante ipoteca – Profilo comportante invalidità – Esclusione – Revocabilità dell’operazione.

In materia fallimentare, la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione, prevista dall'art. 99 l.fall., non si applica anche al controricorso in quanto il tenore letterale e il carattere eccezionale della disposizione, che deroga alla disciplina generale del detto termine, ne impediscono l'estensione anche analogica. (Massima ufficiale)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente, a pena di decadenza, deve ai sensi del disposto dell’art. 99 L.F., soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi,  se già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, tanto che, in difetto della produzione di uno di codesti, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il perseguimento da parte di una banca del fine di consolidare con l'ipoteca le esposizioni anteriori chirografarie di un proprio cliente mediante concessione allo stesso di un mutuo fondiario, attraverso l’erogazione di somme poi in forza di precedenti accordi alla stessa banca refluite, non è illecito nel senso della determinazione dell'invalidità, sebbene nel distinto e specifico senso di rendere l'operazione suscettibile di revocatoria, in particolare, laddove tale cliente risulti successivamente fallito, ai sensi dell’art. 67, primo comma, L.F., in quanto l’eventualità dell'atto in frode ai creditori (o alla par condicio) non rappresenta un profilo comportante l'invalidità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24205.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: