Tribunale di Roma – Concordato preventivo con cessione dei beni: problematiche inerenti alla legittimazione processuale del Liquidatore, alle modalità e ai tempi di soddisfazione dei creditori concorsuali ed alla prescrizione dei loro crediti.

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Data di riferimento: 
03/02/2021

Tribunale Civile di Roma,  Sez. Fallimentare, 03 febbraio 2021- Giudice Adolfo Ceccarini.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Omologazione - Controversie relative a questioni liquidatorie e distributive – Liquidatori giudiziali - Legittimazione ad intervenire in causa ad adiuvandum.

Concordato preventivo – Domanda di ammissione – Pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese – Situazioni che possono successivamente verificarsi – Omologazione o meno -  Creditori concorsuali – Ottenimento del pagamento loro spettanti – Modalità e tempi previsti a seconda dei casi.

Concordato preventivo – Omologazione -   Prescrizione dei crediti – Decorrenza del termine -  Giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione - Momento da prendersi in considerazione.

A seguito dell'omologa del concordato preventivo liquidatorio si deve ritenere che i Liquidatori giudiziali abbiano una propria legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nei giudizi pendenti tra il debitore ed i suoi creditori che investano lo scopo liquidatorio in quanto volti all'accertamento dei crediti e della loro collocazione, e ciò soprattutto laddove sia stato evocato in giudizio [come nel caso specifico] il concordato preventivo nelle persone del Commissario giudiziale e dei Liquidatori, in considerazione degli effetti che la pronuncia che ne segue produce sulla fase esecutiva del concordato e del fatto che non esiste nessuna norma nel nostro sistema processuale che escluda il diritto del soggetto che è stato convenuto di costituirsi in giudizio, ovvero gli imponga l'obbligo di parteciparvi come spettatore silente, senza assumere posizione sui temi della controversia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce del combinato disposto degli artt. 168, primo comma,  e 184, primo comma, L.F., dal momento della pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo i creditori per titolo o causa anteriori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore,  né possono ottenere pagamenti spontanei dei loro crediti in qualunque forma vengano attuati; dopo l'omologazione possono viceversa richiedere l'adempimento delle loro obbligazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal piano omologato ma i loro crediti divengono effettivamente esigibili solo a partire dal momento in cui vengono inseriti, conformemente alle valutazioni dei Liquidatori, come vagliate positivamente dal Comitato dei creditori e dal Commissario Giudiziale, in un piano di riparto che ne preveda il pagamento. Va da sé che, nel caso in cui il concordato si concluda con un decreto di improcedibilità, di revoca ex art. 173 L.F. della precedente ammissione, o con un decreto di rigetto della domanda di omologa, cui non faccia seguito altra procedura concorsuale, i creditori possono immediatamente richiedere il pagamento o agire in giudizio, anche in via cautelare, per il soddisfacimento coattivo dei loro diritti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il termine di prescrizione dei crediti concorsuali nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento del deposito del decreto di omologazione, ma da quando  diviene esecutivo il progetto di ripartizione parziale o finale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24842.pdf

[con riferimento alla prima massima: cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. IV, lavoro, 20 settembre 2019, n. 23520 https://www.unijuris.it/node/5071; Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 luglio 2017 n. 18823 https://www.unijuris.it/node/3756 e Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 8102, 3 aprile 2013 https://www.unijuris.it/node/2343].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: