Corte di Cassazione (18823/2017) - Concordato preventivo con cessione dei beni: mancanza di legittimazione ad agire o a resistere del liquidatore in relazione ai giudizi, compresi quelli di natura tributaria.

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Data di riferimento: 
28/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 luglio 2017 n. 18823 – Pres. Stefano Bielli, Rel. Angelina Maria Perrino.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Giudizi di natura tributaria – Legittimazione dell’imprenditore – Sussistenza -  Liquidatore - Legittimazione ad agire o a resistere – Esclusione – Possibilità del solo suo intervento.

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore non ha legittimazione ad agire o a resistere in relazione ai giudizi, compresi quelli di natura tributaria, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione dell’attivo, giacchè  l’imprenditore soggetto alla procedura concorsuale prosegue l’esercizio dell’impresa ed è, in particolare, soggetto passivo di imposta anche relativamente agli obblighi che rivestano tale natura, e ciò sia che risalgano a prima, che a dopo, la sua ammissione alla procedura e all’omologazione della sua proposta.  In quei giudizi, esperiti nei confronti del debitore cedente,  il liquidatore può spiegare intervento, pur senza essere litisconsorte necessario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista  Corte di Cassazione, Sez. III, 3 aprile 2013 n. 8102 https://www.unijuris.it/node/2343]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18128.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: