Corte di Cassazione (27700/2023) –Rapporto tra giudizio ordinario finalizzato ad accertare la titolarità di un credito oggetto di cessione e giudizio volto a decidere della sua insinuabilità al passivo della società cedente fallita.

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Data di riferimento: 
02/10/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2023, n. 27700 – Pres. Guido Mercolino, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Società in bonis - Cessione di credito anteriore al suo fallimento – Giudizio ordinario promosso dal debitore per accertare l'effettivo creditore -– Titolarità controversa tra fallimento del creditore cedente e terzo cessionario - Questione da necessariamente risolversi in sede di insinuazione al passivo - Esclusione - Fondamento.

Fallimento – Società fallita – Anteriore cessione di credito - Creditore cessionario - Istanza di insinuazione al passivo – Accoglimento o rigetto della domanda – Giudicato con effetto esclusivamente endofallimentare – Titolarità di detto credito - Possibilità che sia il giudice ordinario a decidere.

Fallimento – Giudizio ordinario promosso dal curatore – Oggetto – Recupero di un credito della società fallita – Convenuto – Eccezione di compensazione sollevata in via riconvenzionale – Ammissibilità – Proposizione di una domanda riconvenzionale – Istanza di condanna al pagamento dell'eccedenza che ne risulta – Non proponibilità in quella sede - Accertamento da svolgersi nelle forme dell'insinuazione al passivo.

In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell’art. 52, comma 2, L. fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 ss L. fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa) ma diretta legittimamente ad incidere sull’attivo fallimentare, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento. ( Principio di Diritto e Massima Ufficiale)

Il cd. giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e copre solo la statuizione di rigetto o accoglimento della domanda di insinuazione al passivo, precludendone il riesame, sicché l'ammissione, così come l’esclusione del credito dallo stato passivo, non fa stato fra le parti fuori dal fallimento e non  pregiudica la possibilità di accertarne nei confronti del terzo debitore in sede ordinaria la titolarità laddove, come nello specifico, in precedenza dalla società fallita allorché in bonis ceduto al creditore istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una  pronuncia  favorevole al convenuto idonea al giudicato, di accertamento o di condanna  della procedura fallimentare al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-ottobre-2023-n-27700-pres-mercolino-est-vella

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30149/CrisiImpresa?Competenza-per-la-controversia-tra-fallimento-del-creditore-cedente-e-terzo-cessionario-del-credito

[con riferimento alla seconda massima, in tema di effetti limitati del giudicato endofallimentare, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 12 aprile 2022, n. 11808 https://www.unijuris.it/node/6215; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2020, n. 27709  https://www.unijuris.it/node/5409 e Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2018, n. 3957 https://www.unijuris.it/node/3984; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 14 aprile 2022, n. 12255 https://www.unijuris.it/node/6284].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: