Corte di Cassazione – Responsabilità penale dell’amministratore di diritto.

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Data di riferimento: 
05/02/2013

Cassazione penale, sez. V, 5 febbraio 2013, n. 5767 - Pres. Teresi, Rel. Bruno.

Amministratore di diritto - Responsabilità penale - Bancarotta documentale - Altri reati - Elemento psicologico.

La mera qualità di amministratore di diritto comporta eo ipso la responsabilità penale solo per l'ipotesi di bancarotta documentale, considerato lo specifico e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili prescritte dalla legge; diversamente, per le altre ipotesi di reato occorre provare la consapevolezza dell'agente dei disegni criminosi perseguiti dall'amministratore di fatto. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]