Corte di Cassazione – Insolvenza quale evento del reato di bancarotta fraudolenta: sussistenza del dolo e del nesso causale.
Cassazione penale, Sez. V, 6 dicembre 2012 n. 47502 - Pres. G. Zecca - Rel. P.G. Demarchi Albengo.
Bancarotta fraudolenta - Fallimento - Insolvenza - Evento del reato - Elemento soggettivo - Nesso di causalità - Sussistenza - Necessità.
Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere altresì sorretto dall'elemento soggettivo di dolo. La bancarotta è infatti un reato di evento e tale evento consiste nell'insolvenza della società, che trova riconoscimento formale e giuridicamente rilevante nella dichiarazione di fallimento. Il fallimento è pertanto elemento costitutivo dell'illecito in qualità di evento e si pone quale conseguenza (esclusiva o concorrente) della condotta distrattiva dell'imprenditore. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
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Cass. pen., Sez. V, 6 dicembe 2012 n. 47502.pdf | 172.88 KB |