Corte di Cassazione - È priva di capacità di agire e quindi di legittimazione attiva la società cancellata dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
04/07/2013

Cassazione civile, sez. I 04 luglio 2013, n. 16751 - Pres. Rordorf - Est. Di Virgilio.

Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Efficacia costitutiva - Estinzione - Capacità di agire - Esclusione - Presentazione dell'istanza di fallimento - Mancanza di legittimazione attiva.

Successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, che ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, si deve ritenere che la società cancellata sia estinta e, quindi, priva della capacità di agire e, conseguentemente, della legittimazione alla presentazione di stanza per dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]