Tribunale di Busto Arsizio – Esenzioni da revocatoria fallimentare: definizione dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso.

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Data di riferimento: 
03/07/2013

Tribunale di Busto Arsizio, sez. II civile, 3 luglio 2012, n. 590 – Pres. Leotta.

 Revocatoria fallimentare - Esenzione - 67, co. 3, lett. a) - Requisito per applicabilità - Termini d’uso - Carattere normale e corrente dell’attività d’impresa nella quale i pagamenti e le obbligazioni contratte sono inseriti.

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, co. 3, lett. a), l. fall., non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, con ciò dovendosi intendere quei pagamenti relativi ad obbligazioni contratte nell’ambito della normale e corrente conduzione dell’azienda, nell’ottica di prosecuzione dell’attività imprenditoriale, pur in presenza di uno stato di insolvenza, con modalità connotate dalla caratteristica dell’usualità poiché comunemente praticate nell’ambito di un determinato comparto produttivo, ovvero dettate da una conduzione dell’azienda in crisi che sia oculata e diretta al risanamento. Sul piano ermeneutico-testuale, infatti, la locuzione “nei termini d’uso”, contenuta nella norma, deve riferirsi alla “attività d’impresa” e non ai “pagamenti”, sicché l’accertamento per verificare l’applicabilità dell’esenzione si incentra sulla prima, piuttosto che sui secondi, dovendosi segnatamente verificare se il pagamento riguarda l’acquisto di un bene o la fruizione di un servizio rientrante nell’ambito della normale (id est: usuale) attività d’impresa. (Fiorenza Prada – Daniele Casciano – Riproduzione riservata)

 Provvedimento segnalato dal prof. avv. Alfredo Antonini.

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]