Corte d’ Appello di Trieste - Pendenza simultanea di due procedure concorsuali, termine per sollevare questione di incompetenza territoriale e sospensione della procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
18/04/2013

 Reclamo ex art. 18 l.f.

Corte d’ Appello di Trieste 18/04/2013 – Pres. Colarieti.

 Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Tribunale fallimentare – Questione d’incompetenza territoriale – Barriera temporale -  Udienza di comparizione ex art. 15 L.F. – Interpretazione estensiva.

 Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato c.d. “in bianco” – Pendenza simultanea delle procedure  innanzi due diversi Tribunali  –  Necessità di una sospensione della procedura fallimentare – Momento in cui matura.

 Il termine per sollevare una questione di incompetenza territoriale ex art. 9 L.F. va ravvisato, interpretando  in senso estensivo l’insegnamento della Corte di legittimità (Cassazione Sez. I n. 5257 del 02/04/2012), anziché tassativamente nella prima udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata ex art. 15 L.F., in quella eventualmente successiva nel corso della quale il debitore si sia munito di difesa tecnica che  abbia potuto apprezzare l’opportunità di muovere la relativa eccezione ovvero di segnalare la situazione di potenziale conflitto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 La pendenza simultanea di due procedure concorsuali, nella specie quella volta alla dichiarazione di fallimento e quella di ammissione alla procedura di concordato “in bianco”, non si identifica con la mera presentazione della domanda prenotativa (nella pendenza della procedura fallimentare presso altro Tribunale), bensì matura solo nel momento in cui il Tribunale, adito per ultimo, all’esito dell’esame sull’ammissibilità dell’istanza anche sotto il profilo della competenza, concede al debitore il termine per integrare la domanda. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]